Con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. Direttiva Whistleblowing). Al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D. lgs. 24/2023, è stata adottata una Procedura che fornisce chiare indicazioni operative circa oggetto, destinatari, modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto “violazioni”, nonché circa le misure di protezione previste.
Le segnalazioni possono essere inviate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da: dipendenti, lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, fornitori, azionisti o persone con funzioni di amministrazione o controllo delle società del gruppo, quali Consiglieri di Amministrazione o componenti dei Collegi Sindacali.
Le segnalazioni, che dovranno essere il più circostanziate possibile, devono riguardare le violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D. Lgs. 24/2023. La normativa definisce “violazioni” tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui i whistleblowers siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo riferito a Borio Mangiarotti REIM Srl. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni non rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione della normativa.
Le segnalazioni whistleblowing devono essere trasmesse accedendo all’apposito applicativo informatico per le segnalazioni – la linea “Speak Up” che è disponibile al link:
Il canale di segnalazione interno è da utilizzare in via prioritaria.
La gestione del canale di segnalazione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate ad un Comitato Misconduct interno alla Società, che provvede alla verifica dei fatti segnalati nel rispetto dei principi di obiettività e riservatezza, inclusa l’eventuale audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Comitato può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali o di consulenti esterni.
Canale esterno di segnalazione gestito dall’ANAC, disponibile a questo link: i segnalanti vi possono ricorrere in via residuale e solo in determinate ipotesi previste dalla normativa;
Divulgazione pubblica mediante stampa o social network: i segnalanti vi possono ricorrere in via ulteriormente residuale e solo in determinate ipotesi previste dalla normativa.
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